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La scalabilità nel software

La scalabilità è un aspetto fondamentale nello sviluppo software, poiché determina la capacità di un sistema di gestire un aumento del carico di lavoro senza compromettere le prestazioni.

Un software scalabile garantisce efficienza, reattività e costi ottimizzati, migliorando l’esperienza utente e assicurando una crescita sostenibile.

Tipologie di Scalabilità

✅ Scalabilità Verticale (Scale-Up)

Consiste nell’aggiungere risorse (CPU, RAM, storage) a un singolo server. È una soluzione immediata ma con limiti fisici ed economici, poiché l’hardware ha una capacità massima.

✅ Scalabilità Orizzontale (Scale-Out)

Prevede l’aggiunta di più nodi per distribuire il carico di lavoro. È un approccio più resiliente e scalabile, ideale per sistemi distribuiti e infrastrutture cloud.

Strategie per una Scalabilità Ottimale

Per garantire alte prestazioni e stabilità, è essenziale adottare le giuste strategie di scalabilità.

🏗️ Architettura a Microservizi

Divide il software in servizi indipendenti, facilitando gestione, deployment e distribuzione del carico.

🗄️ Database Scalabili

Tecniche avanzate come sharding, replica e caching (es. Redis, PostgreSQL con read replicas) consentono di gestire grandi volumi di dati senza rallentamenti.

🔄 Event-Driven Architecture

L’uso di sistemi asincroni con message queues (es. Kafka, RabbitMQ) permette di gestire picchi di traffico elevati in modo efficiente.

🚀 Auto-Scaling e Load Balancing

Strumenti come Kubernetes, AWS Auto Scaling e bilanciatori di carico ottimizzano automaticamente le risorse in base alla domanda.

⚡ Ottimizzazione del Codice e Caching

Strategie come CDN, memorizzazione locale e compressione dati riducono il carico sui server e migliorano la velocità di risposta.

Conclusione

Un software ben progettato deve essere in grado di scalare in modo efficiente, senza compromettere le prestazioni o aumentare i costi in modo eccessivo.

Adottare un’architettura scalabile e le giuste strategie permette di ottenere un sistema performante, resiliente e pronto a crescere. 🚀

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  • I corsi sono gratuiti?

    Sì, la Regione Lazio finanzia questa offerta formativa.

  • Un lavoratore fino ai 30 anni, può essere assunto con contratto di Apprendistato?

    Sì.

  • Gli Apprendisti sono obbligati a seguire il corso?

    Sì, tutti coloro assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 25/04/2012, debbono obbligatoriamente seguire il corso

  • Quanto durano i percorsi formativi?

    Ciascun percorso formativo ha una durata di 40 ore.

  • Quante ore di assenza si possono fare?

    E’ possibile assentarsi fino a 8 ore; per un numero di ore di assenza superiore, l’apprendista dovrà nuovamente seguire l’intero corso.

  • Qual è la modalità di erogazione per lo svolgimento del corso di Apprendistato?

    50% a distanza e 50% in presenza.

  • L'attestato rilasciato è valido?

    L’attestato verrà firmato e rilasciato dalla Regione Lazio.

  • Quanti corsi deve seguire l'Apprendista?

    • 3 corsi per un totale di 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio; • 2 corsi per un totale di 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado; • 1 corsi per un totale di 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

  • I corsisti avranno un'assistenza tecnica durante la videoconferenza?

    Certamente, verranno seguiti passo dopo passo anche per eventuali problematiche tecniche.

  • I docenti sono esperti in materia?

    Sì, sono docenti laureati e quotidianamente impegnati in attività relative alla salute e sicurezza del lavoro.

  • Quali sono le normative di riferimento?

    • D.Lgs. n.167/2011

  • Sono previste sanzioni per il Datore di Lavoro, in caso di mancata formazione?

    In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive il datore di lavoro potrà essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

  • Quali sono i tempi per la formazione dell'Apprendista?

    Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro è tenuto a redigere il piano formativo individuale dell’apprendista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.a) del D.Lgs 167/2011. In applicazione di quanto stabilito dalla regolamentazione regionale, a seguito della sottoscrizione del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro, è tenuto entro 180 gg. dalla data di sottoscrizione dello stesso, ad espletare la procedura per la creazione del piano formativo di base e trasversale. Decorso il termine di 180 giorni, in caso di reiterata inadempienza da parte del datore di lavoro, la Regione può procedere alla segnalazione dell’azienda inadempiente agli organi ispettivi preposti ai fini degli accertamenti di competenza (INPS, DRL, DPL).

Finalità L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Destinatari Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni (e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Durata La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a sei mesi (fatta salva la disciplina di contratti per attività stagionali) e non può superare i tre anni. Per i profili del settore artigianato individuati dalla contrattazione collettiva la durata del contratto non può superare i cinque anni.

Formazione La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.

La formazione prevista per questo tipo di apprendistato è di tipo professionalizzante (competenze tecnico-professionali e specialistiche), svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Tale formazione viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale, erogata dalla regione e finanziata nei limiti delle risorse disponibili.

L’offerta formativa pubblica, della durata di 120 ore nell’arco del triennio, si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

  • 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
  • 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
  • 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

I contenuti dell’offerta formativa pubblica sono definiti dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica che comprende le seguenti aree di competenze:

  • adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
  • organizzazione e qualità aziendale
  • relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
  • competenze digitali
  • competenze linguistiche
  • competenze sociali e civiche