Candidature spontanee
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SU RICHIESTA
20 ore
Formazione a distanza sincrona
Formazione in presenza su richiesta
9.00 - 13.00
dal lunedì al venerdì
Al momento la Regione Lazio non finanzia questa offerta formativa causa esaurimento risorse disponibili. In attesa delle nuove disposizioni è possibile per le aziende procedere a proprio carico.
Sì, a normativa è cambiata, e dunque ad oggi questa tipologia di contratto è estesa per tutte le età, senza più limiti.
Sì, tutti coloro assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 25/04/2012, debbono obbligatoriamente seguire il corso
Ciascuna annualità ha una durata di 40 ore, per un totale di 120 ore
E’ possibile assentarsi fino a 8 ore; per un numero di ore di assenza superiore, l’apprendista dovrà nuovamente seguire l’intero corso.
Certamente.
Certamente.
L’attestato verrà firmato e rilasciato dalla Regione Lazio, e dunque ha pienamente validità!
• 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio; • 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado; • 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
Certamente, verranno seguiti passo dopo passo anche per eventuali problematiche tecniche.
Sì, sono docenti laureati e quotidianamente impegnati in attività relative alla salute e sicurezza del lavoro.
• D.Lgs. n.167/2011 • Determina n. G09767 del 25/07/2022 • Comunicato n. 1162428 del 18/11/2022
In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive il datore di lavoro potrà essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro è tenuto a redigere il piano formativo individuale dell’apprendista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.a) del D.Lgs 167/2011. In applicazione di quanto stabilito dalla regolamentazione regionale, a seguito della sottoscrizione del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro, è tenuto entro 180 gg. dalla data di sottoscrizione dello stesso, ad espletare la procedura per la creazione del piano formativo di base e trasversale. Decorso il termine di 180 giorni, in caso di reiterata inadempienza da parte del datore di lavoro, la Regione può procedere alla segnalazione dell’azienda inadempiente agli organi ispettivi preposti ai fini degli accertamenti di competenza (INPS, DRL, DPL).
Finalità L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Destinatari Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni (e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Durata La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a sei mesi (fatta salva la disciplina di contratti per attività stagionali) e non può superare i tre anni. Per i profili del settore artigianato individuati dalla contrattazione collettiva la durata del contratto non può superare i cinque anni.
Formazione La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.
La formazione prevista per questo tipo di apprendistato è di tipo professionalizzante (competenze tecnico-professionali e specialistiche), svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Tale formazione viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale, erogata dalla regione e finanziata nei limiti delle risorse disponibili.
L’offerta formativa pubblica, della durata di 120 ore nell’arco del triennio, si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto.
La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
I contenuti dell’offerta formativa pubblica sono definiti dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica che comprende le seguenti aree di competenze: